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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 80 - Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente. La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

a) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg;

b) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto pro- miscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg;

c) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno circo superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

d) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

e) autoveicoli appartenenti alle categorie b) c o d, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie c o d;

f) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici a dattati in relazione alla loro infermità. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg. I mutilati o minorati fisici, per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria f; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a e b, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati Tipi di essi. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie c e d soltanto coloro che già lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria b. La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria f è soltanto ad uso privato. La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ad esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perché venga annotato sulla patente. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria a ad uso privato. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata alla prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. chiedere la annotazione del trasferimento di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 81. (requisiti fisici e psichici per la patente di guida) Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle ferrovie dello stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici. Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art. 80, quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche è effettuato da commissioni mediche provinciali. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e la conferma di validità delle medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli usi, nonché le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che non impediscono il rilascio ai mutilati o minorati fisici della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria f o delle categorie a e b ad uso privato, nonché la composizione delle commissioni provinciali previste dal precedente comma.

Art. 82 - Requisiti morali per la patente di guida Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. La patente può essere negata dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente. Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, sentito il ministro per l'interno.

Art. 83 - Esercitazioni di guida A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida -esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria a - ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi sui veicoli della categoria per la quale è stata chiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo. Le esercitazioni sui veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente sono consentite in luoghi poco frequentati. L'autorizzazione è valida per tre mesi; per giustificati motivi può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Art. 84 - Scuole per conducenti di veicoli a motore Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza. L'autorizzazione può essere rilasciata a chi possiede adeguata capacità finanziaria. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge. La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'amministrazione. I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la responsabili- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. tà civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori quelle stabilite dal ministero dei trasporti. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività della scuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola;

c) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneità del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonché la durata dei corsi. Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Art. 85 - Esame di idoneità Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere:

a) per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a: Conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie b, c, d ed f;

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra;

3) abilità alla guida;

c) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria e e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

3) abilità alla guida. L'esame previsto dalla lettera a) è sostenuto davanti a un tecnico dell'ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto dalle lettere b) e c) è so- stenuto davanti ad un ingegnere dell'ispettorato medesimo; all'esame previsto dalla lettera b) i numeri 1) e 2), per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie b e c, interviene un rappresentante dell'automobile club d'italia. L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti si svolge presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a) e dalle lettere b) e c), numeri 1) e 2), assiste il direttore o un insegnante della medesima. L'esame previsto dalle lettere b) e c) non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 82, comma primo. Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione, e, qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.

 

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